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SE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO FA ALTRO

di Marisa Melis

QUOTIDIANO SARDEGNA DEL 12 novembre 2011

Sono tantissime le informazioni sbagliate che, sono date volutamente ai genitori per quanto riguarda il sostegno scolastico per cui, mettiamo un po’ di chiarezza là dove la confusione, regna sovrana:

i genitori oltre a lambicarsi per aver il giusto sostegno purtroppo come segnalatomi (storia che dura dalla notte dei tempi!) spesso vedono impiegato l’insegnante di sostegno per fare supplenze in altre classi, quando il ragazzo disabile è presente. Il ragazzo addirittura segue l’insegnante in altra classe. Alla faccia dell’integrazione oltre, alla violazione art.35 comma 7 L .n.289/02 -in sostanza spiega che il sostegno, è chiamato a svolgere attività didattica solo in presenza dell’alunno disabile per il quale è nominato.

Solo se manca il disabile seguito, il sostegno può essere disponibile per altri alunni disabili ma, non per altri scopi che siano al di fuori dell’integrazione scolastica.

Quando manca, l’insegnante di sostegno deve essere nominato immediatamente un supplente perché ciò è garanzia della realizzazione del diritto allo studio del disabile, ciò si trova nella circolare ministeriale n.45/2007.

I sedici giorni tanto sbandierati da alcune scuole e occorrenti per nominare il supplente esistono ma sono SOLO per supplire agli insegnanti curricolari.

Sempre per quanto riguarda la supplenza del sostegno al disabile, la Corte dei Conti con sentenza n.59 depositata il 29.1.2004, ha stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente di sostegno a disposizione, deve essere nominato il supplente, altrimenti s’incorre nel reato d’interruzione di un pubblico servizio.

Quando un insegnante di sostegno svolge orario ridotto per allattamento, questo non deve pesare sull’alunno. E’ dovere del dirigente scolastico nominare un sostituto per quelle ore, non aspettare che se ne accorga la famiglia (e se non avviene?). I soldi per pagare il sostituto gravano sulle casse dell’Istituto ma non sono problemi nostri.

Le ore di sostegno NON vengono mai date alla classe ma assegnate ad personam, che l’insegnante sia della classe è storia diversa.

Questi errori possono essere contemplati anche come violazione della legge n.67/2006 sulla discriminazione verso i disabili.

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